MOCA… non rischiare di scottarti!
No! Parliamone insieme al nostro esperto e collaboratore di AAC Consulting, il Dott.re Piero Riccardi.
Vediamo insieme a lui quali sono i principi generali e che cosa prevede la normativa europea in merito ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA.
Dott.re Riccardi, cosa s’intende per MOCA?
Per MOCA s’intendono tutti quei materiali e/o oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e quindi con l’uomo. Per regolamentarne la produzione, trasformazione, distribuzione, l’Unione Europea ha emanato due Regolamenti finalizzati a limitare se non eliminare del tutto i potenziali danni per l’uomo derivanti dal contatto con sostanze pericolose.
Quali sono questi Regolamenti?
Il primo è il Regolamento 1935/2004 che fissa un quadro normativo UE armonizzato in merito ai principi generali di sicurezza per tutti i MOCA.
Il principio alla base del presente regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (Valutazione del rischio).
Il Regolamento inoltre obbliga i soggetti coinvolti:
- alla etichettatura, attraverso la quale viene fornita l’informazione che il materiale o l’oggetto in questione è “destinato al contatto con gli alimenti” e sul suo corretto utilizzo;
- alla rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in modo da garantire in ogni momento il ritiro dei prodotti difettosi, individuando le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.
E l’altro Regolamento cosa implica?
L’altro regolamento di riferimento è il Reg. 2023/2006 che stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004. In questo caso, per attuare le buone pratiche di fabbricazione, il Regolamento prevede un sistema di assicurazione della qualità, come ad esempio un Sistema basato sulla ISO 9001.
Ciò comporta che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche.
Quali sono gli operatori economici coinvolti?
Gli operatori economici coinvolti sono:
- Produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
- Produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc.) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
- Distributori e Importatori che immettono sul mercato UE sostanze o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.
L’operatore economico che non applica i Regolamenti va incontro a sanzioni?
Si, gli operatori economici che non applicano i Regolamenti vanno incontro a sanzioni come previsto dal D.Legs. 29/2017, a seguito di controlli effettuati da ispettori dell’USL. Si tratta di sanzioni amministrative, calcolate in base al tipo di violazione, che possono arrivare sino agli 80.000 euro e si applicano nei casi di: mancata iscrizione all’apposito registro previsto per i soggetti coinvolti all’immissione nel mercato di articoli prodotti che non seguono le leggi GMP, mancata etichettatura dei prodotti, mancanza di un sistema di tracciabilità e altri casi previsti dal Decreto.
Ma più che delle sanzioni amministrative gli operatori economici dovrebbero preoccuparsi delle reazioni dei clienti e di conseguenza del mercato.
Quali consigli dare alle aziende?
Il consiglio può essere soltanto uno: applicare il Regolamento 2023 e dotarsi pertanto di un sistema di assicurazione qualità (ISO 9001), e recepire quanto prevede il Regolamento 1935 in termini di valutazione del rischio, etichettatura e rintracciabilità.
Grazie Piero Riccardi per averci aiutato ad affrontare e chiarire gli aspetti più importanti che riguardano la dichiarazione MOCA.
Come di consueto, AAC Consulting, nelle aree di esperienza, si pone a disposizione degli interessati per effettuare una prima analisi gratuita e rilevare ciò che è necessario per adempiere, sia in merito alla dichiarazione MOCA che a tutte le altre certificazioni del Sistema Qualità.
Contattateci per richiedere il nostro aiuto: info@aac-consulting.it
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